Il trasferimento dell’immobile acquistato fruendo dell’agevolazione ”prima casa”, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell’atto di acquisto, comporta la decadenza dal regime di favore fruito.
La perdita del beneficio non opera qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione effettuata prima del decorso del quinquennio, proceda «all’acquisto di
altro immobile da adibire a propria abitazione principale».
Al riguardo, si precisa che la condizione prevista dal comma 4 della Nota II bis, al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione fruita per il primo acquisto, ovvero «l’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale» entro un anno dall’alienazione del precedente immobile agevolato, si realizza soltanto con l’acquisto del diritto di piena proprietà dell’immobile e non con l’acquisto del diritto di usufrutto o di abitazione sul medesimo.
(Agenzia delle Entrate, 4 ottobre 2024, n.192)