La fictio della categoria catastale F/4 indica che lo stato dei beni è in corso di trasformazione (e la categoria catastale, quindi, in corso di definizione), il che significa che la consistenza dei beni non è più quella che essi avevano in precedenza sicché non può ipotizzarsi una sopravvivenza dell’originaria categoria catastale, la quale realizzerebbe l’effetto distorto di sterilizzare la stessa funzione della categoria F/4, legando la tassazione ad una consistenza fattuale dei beni non più esistente. Peraltro, non occorre affatto, far riferimento ad una classificazione catastale certa e definitiva, in quanto lo snodo fondamentale, ai fini della disciplina applicabile in ordine all’ imposte ipo-catastali, è stabilire se la vendita abbia avuto ad oggetto beni strumentali o meno e, dunque, se il regime operativo sia quello previsto (per l’imposta ipotecaria) dalla nota all’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 347 e (per l’imposta catastale) dall’art. 10, comma 2, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (vendita di beni non strumentali, sottoposti ad IVA e ad imposte ipo-catastali fisse) oppure (per l’imposta ipotecaria) dall’art. 1-bis della tariffa allegata al D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 347 e (per l’imposta catastale) dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (vendita di beni strumentali per natura, anche se sottoposti ad IVA, che scontano le imposte ipocatastali in misura proporzionale).
(Cass., 16 settembre 2024, n.24774)