In data odierna entrano in vigore le modifiche apportate dall’articolo 7 della legge 05 marzo 2024 n.21 in materia di emissione di obbligazioni e di titoli di debito.
Nello specifico, la norma richiamata apporta alcune modifiche alla normativa in materia e precisamente:
- L’articolo 2412 comma 1 c.c. assume il seguente tenore letterale: “La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale risultante dall’ultima delle iscrizioni di cui all’articolo 2444, primo comma, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite”.
- L’articolo 2412 comma 5 c.c. assume il seguente tenore letterale: “I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali, qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell’emissione, ovvero ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni”.
- L’articolo 2483 vede l’inserimento di un’ulteriore comma dopo il secondo con il seguente tenore letterale: “Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell’emissione di cui al quarto comma, senza facoltà di modifica”.